Art. 1 - Costituzione e sede sociale.
E' costituita la società cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale Magazzini del Mondo”.

La Società ha sede in Comune di La Spezia e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 - Durata della società.
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 3 - Norme applicabili.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, ove ne ricorrano i requisiti richiesti all’art. 2519 ultimo comma del codice civile.


Art. 4 - Scopo sociale.
La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei “Diritti universali della persona umana”, così come descritti nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana; in virtù del ruolo che l’economia ha assunto all’interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima “Dichiarazione”.
Pertanto, la Cooperativa si propone di operare in conformità ai principi ispiratori del movimento internazionale denominato “commercio equo e solidale”, come precisati dalla “Carta dei criteri” approvata dall’Assemblea delle Organizzazioni di commercio equo e solidale.
In questa prospettiva, i soci si propongono di realizzare i seguenti scopi:
La società si iscriverà all'Albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della Legge n.381 dell'11/1/1991. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal d.lg.c.p.s. 14/12/1947 n.1577,come modificato dall'art.6 comma 1 lett. c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art.9 della stessa Legge 381/1991. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell’art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell’art. 2511 del codice civile. La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di Roma, nonché ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 5 - Oggetto.
Per conseguire i propri scopi sociali, la Cooperativa si propone di organizzare qualsiasi tipo di iniziativa od attività ad essi coerenti.
A titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà curare:
  1. attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:
    • i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;
    • le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
    • tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa;
  2. l’organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
  3. la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:
    1. commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;
    2. finanza etica;
    3. turismo responsabile;
    4. soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;
    5. corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo materiale informativo, prodotti e servizi provenienti dai soggetti svantaggiati, che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci e fruitori anche opportunità d’acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose;
  4. la gestione di ogni altra attività sociale educativa e formativa a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;
  5. lo svolgimento di attività commerciali e/o di servizi che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della “Organizzazione Internazionale del Lavoro” (OIL) e della “Carta italiana del Commercio Equo e Solidale”;
  6. la promozione di campagne di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;
  7. la promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere.
La Cooperativa potrà inoltre: Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all’estero.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.


Art. 6 - Numero e requisiti dei soci.
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche che siano capaci d'agire, di cittadinanza italiana o estera, residenti in Italia o che svolgono in Italia attività lavorativa, che si impegnino all’attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa e non svolgono attività contrastanti con quelle esercitate dalla stessa.
Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività oggetto della Cooperativa.
I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:
Per quanto attiene alla seconda categoria, ai sensi di legge, il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma – ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale – con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalle normative, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore.
Di conseguenza, con l’apposito regolamento, previsto al successivo articolo 18 ed approvato dall’assemblea, la cooperativa definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vigente normativa sulla posizione del socio lavoratore.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l’organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall’articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità alle vigenti normative.

Art. 7 - Ammissione a socio.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta indicando:
  1. nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se trattasi di persona fisica;
  2. la ragione sociale, la sede legale e la delibera dell’organo competente in merito all’adesione alla Cooperativa, se trattasi di persona giuridica;
  3. la tipologia di socio prescelta;
  4. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
  5. la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  6. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 35 del presente statuto.
Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci persone fisiche, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l’individuazione del mandatario. Spetta all’organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell’atto costitutivo.

L’organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell’art.21.
Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 6.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all’interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l’organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest’ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all’organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 8 - Obblighi dei soci.
I Soci sono obbligati:
  1. al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
  2. al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall’organo amministrativo;
  3. al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’organo amministrativo;
  4. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
  5. se soci lavoratori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
  6. a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.
E’ fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell’organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Art. 9 - Soci Speciali.
Limitatamente ai soci lavoratori retribuiti – come definiti al precedente articolo 6 - l’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
  1. alla loro formazione professionale;
  2. al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell’organo amministrativo stabilisce:
  1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
  2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
  3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall’art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all’art. 11 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall’articolo 13.


Art. 10 - Perdita della qualità di socio.
Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Art. 11 - Recesso.
Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:
  1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
  3. il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.
La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta all’organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Art. 12 - Decadenza.
La decadenza è pronunciata dall’organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 6 e dall’articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l’organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Art. 13 - Esclusione.
L'esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo o – qualora l’amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico – dall’assemblea nei confronti del Socio:
  1. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  2. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
  3. che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
  4. che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all’articolo 6 o all’articolo 8 ultimo comma;
  5. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
  6. che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;
  7. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
  8. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;
  9. che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all’articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
  10. che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;
  11. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.


Art. 14 - Effetti della perdita della qualità di socio.
Il recesso, la decadenza e l’esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte dell’organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell’articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall’articolo 35 del presente Statuto.



Art. 15 - Rimborso delle quote.
I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell’art. 7 legge 5992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell’articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2545 quinquies del c.c.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell’articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Art. 16 - Causa di morte del socio.
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.

Art. 17 - Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi.
I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico, se esistenti, alla riserva legale.


Art. 18 - Conferimento delle prestazioni di lavoro.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:
  1. le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
  2. le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
  3. l’assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
  4. le ragioni in presenza del quale l’organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
  5. i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure perfarvi fronte;
  6. il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
  7. le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
Il regolamento – nonché eventuali modificazioni allo stesso successivamente deliberate dall’assemblea – è depositato presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro entro trenta giorni dalla sua adozione.

L’Assemblea dei soci, su proposta dell’organo amministrativo, potrà deliberare l’integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l’esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell’assemblea, all’aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.




Art. 19 - Ristorni.
L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, l’attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

L’Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:



Art. 20 - Patrimonio sociale.
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    1. dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di un valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
    2. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
  2. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
  3. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  4. dalla riserva straordinaria;
  5. da ogni altro fondo o riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all’atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell’articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Art. 21 - Versamento delle quote sottoscritte.
Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall’organo amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all’espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell’acquirente.



Art. 22 - Caratteristiche delle quote.
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l’ammissione dei soci. In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 35.



Art. 23 - Bilancio e destinazione dell'utile.
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all’ammissione di nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:
  1. nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;
  2. nella misura del 3%, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell’art. 11 Legge 31.1.92 n. 59;
  3. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  4. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
  5. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell’articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.
L’Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.


Art. 24 - L'Assemblea dei soci.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.
L’assemblea ordinaria:
  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. nomina l’organo amministrativo;
  3. procede all’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
  4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
  5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
  6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
  7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti ala gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
  1. sulle modifiche dell’atto costitutivo;
  2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
  3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.


Art. 25 - Convocazione.
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata, da inviare almeno otto giorni prima dell’adunanza.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti.
L’organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.



Art. 26 - Quorum deliberativo.
In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Art. 27 - Votazioni.
Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 28 - Diritto di voto.
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno tre mesi. Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.
Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all’art. 9.
Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.
Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Art. 29 - Svolgimento delle Assemblee.
L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall’Assemblea stessa.
L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.


Art. 30 - Organo amministrativo.
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
L’eventuale Amministratore Unico, viceversa, deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.
Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Agli amministratori è affidata la gestione della società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all’Organo Amministrativo:
  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  2. redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, e nella medesima relazione l’organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci;
  3. compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all’assemblea dei soci;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  5. deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l’ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
  6. deliberare su tutte le altre materie di cui l'articolo quattro e compierne i seguenti atti;
  7. deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
  8. assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
  9. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
  10. nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;
  11. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria a straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile.
Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Art. 31 - Sostituzione degli amministratori.
In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 32 - Potere di rappresentanza della Società.
La rappresentanza della società spetta all’amministratore unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.


Art. 33 - Il collegio sindacale.
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.
La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 34 - Compiti del Collegio Sindacale.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.


Art. 35 - Clausola compromissoria.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da uno o più arbitri nominati dalla Lega Ligure delle Cooperative, che dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso ciò non avvenga nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società.
In caso di più arbitri, la sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio, che sarà eletto dagli arbitri stessi.
L’arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.


Art. 36 - Nomina dei liquidatori.
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 37 - Devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell’art. 7 legge 5992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.


Art. 38 - Regolamenti interni.
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l’organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all’approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 39 - Rinvio alle leggi vigenti.
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Art. 40 - Inderogabilità delle clausole mutualistiche.
Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.


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