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“Cooperativa Sociale Magazzini del Mondo” - STATUTO
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TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA. NORME APPLICABILI
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Art. 1 - Costituzione e sede sociale.
E' costituita la società cooperativa sociale denominata
“Cooperativa Sociale Magazzini
del Mondo”.
La Società ha sede in Comune di La Spezia e potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e nei termini di legge.
Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.
Art. 2 - Durata della società.
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci.
Art. 3 - Norme applicabili.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi
regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società
cooperativa, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, ove ne
ricorrano i requisiti richiesti all’art. 2519 ultimo comma del codice civile.
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TITOLO II: SCOPO - OGGETTO
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Art. 4 - Scopo sociale.
La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei “Diritti universali
della persona umana”, così come descritti nella “Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948,
il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana;
in virtù del ruolo che l’economia ha assunto all’interno della società contemporanea,
saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima
“Dichiarazione”.
Pertanto, la Cooperativa si propone di operare in conformità ai principi ispiratori del
movimento internazionale denominato “commercio equo e solidale”, come precisati dalla
“Carta dei criteri” approvata dall’Assemblea delle Organizzazioni di commercio equo e
solidale.
In questa prospettiva, i soci si propongono di realizzare i seguenti scopi:
- informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sia pubbliche che private
su un diverso rapporto economico con i paesi impoveriti del mondo, che abbia come
presupposto la cooperazione, la solidarietà e il rispetto dei loro tempi e modi di
sviluppo;
- favorire la salvaguardia e la valorizzazione dei patrimoni sociali, culturali,
naturali ed umani delle popolazioni di tutti i paesi, con riferimento particolare
a quelli impoveriti;
- promuovere azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di
sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto tra paesi ricchi e paesi impoveriti;
- diffondere la conoscenza e l’uso di beni e prodotti del commercio equo e solidale.
La società si iscriverà all'Albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della Legge n.381 dell'11/1/1991.
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal d.lg.c.p.s. 14/12/1947 n.1577,come modificato dall'art.6 comma 1 lett. c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art.9 della stessa Legge 381/1991.
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell’art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell’art. 2511 del codice civile.
La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di Roma, nonché ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Art. 5 - Oggetto.
Per conseguire i propri scopi sociali, la Cooperativa si propone di organizzare qualsiasi
tipo di iniziativa od attività ad essi coerenti.
A titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà curare:
- attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi
di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il
contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di
materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare
la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:
- i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale,
comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale
presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e
delle regioni economicamente svantaggiate;
- le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
- tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa;
- l’organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, sociale e
culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per
incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie
oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con
il contributo della U.E.;
- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:
- commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente
svantaggiati;
- finanza etica;
- turismo responsabile;
- soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;
- corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua
distribuendo materiale informativo, prodotti e servizi provenienti dai soggetti svantaggiati,
che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci e
fruitori anche opportunità d’acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi a
condizioni vantaggiose;
- la gestione di ogni altra attività sociale educativa e formativa a favore dei propri
soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici
svantaggiati;
- lo svolgimento di attività commerciali e/o di servizi che consentano ai soci e/o ai
terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di
produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire
dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto
delle norme della “Organizzazione Internazionale del Lavoro” (OIL) e della “Carta italiana
del Commercio Equo e Solidale”;
- la promozione di campagne di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti in oggetto,
quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche
attraverso l’organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi
di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e
altri momenti di aggregazione;
- la promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale,
ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che
accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle
loro famiglie e della comunità in genere.
La Cooperativa potrà inoltre:
- acquistare o costruire e successivamente gestire immobili atti ad ospitare tutte
le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione
di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento
approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci, limitata ai soli soci ed effettuata
esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, in conformità alle
vigenti disposizioni di legge in materia; è pertanto tassativamente vietata la
raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie,
che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti
e dal presente Statuto;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria
ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che
indirettamente, attinente ai medesimi;
- consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all’attività sociale;
- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi
consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per
coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere
e a rafforzare con l’esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli
altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi
sociali.
Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in
associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all’estero.
La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione
dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione
ed il potenziamento aziendale.
La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.
Art. 6 - Numero e requisiti dei soci.
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci le persone fisiche che siano capaci d'agire, di cittadinanza italiana
o estera, residenti in Italia o che svolgono in Italia attività lavorativa, che si
impegnino all’attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa e
non svolgono attività contrastanti con quelle esercitate dalla stessa.
Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti
sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività oggetto della Cooperativa.
I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:
- soci fruitori, utenti dei servizi o dei prodotti commercializzati
dalla Cooperativa; il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al
godimento dei beni e servizi forniti, anche indirettamente, come nel caso di
genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative;
- soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa a
favore della Cooperativa secondo le modalità previste dal regolamento interno
di cui al successivo articolo 18;
- soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a
favore della Cooperativa in conformità alle previsioni della legge
8/11/1991 n° 381 ed il cui numero non può essere superiore alla metà del
numero complessivo dei soci.
Per quanto attiene alla seconda categoria, ai sensi di legge, il socio lavoratore
stabilisce, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto
associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in
qualsiasi altra forma – ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale – con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;
dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi
effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici
rispettivamente previsti dalle normative, in quanto compatibili con la posizione di
socio lavoratore.
Di conseguenza, con l’apposito regolamento, previsto al successivo articolo 18 ed
approvato dall’assemblea, la cooperativa definisce e disciplina la tipologia dei
rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vigente
normativa sulla posizione del socio lavoratore.
Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero
strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a
quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o
in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l’organo amministrativo
dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro
dimensioni imprenditoriali.
Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone
giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni
di cui all’art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la
Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.
Nei modi e nelle forme previsti dall’articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti
finanziari.
Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più
dei tre commi precedenti, dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che
disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità alle vigenti normative.
Art. 7 - Ammissione a socio.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda
scritta indicando:
- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se trattasi di persona fisica;
- la ragione sociale, la sede legale e la delibera dell’organo competente in merito
all’adesione alla Cooperativa, se trattasi di persona giuridica;
- la tipologia di socio prescelta;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà
comunque essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore
al limite massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’articolo
35 del presente statuto.
Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla
cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci persone fisiche, compatibilmente con il
loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la
rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di
ammissione a socio con l’individuazione del mandatario. Spetta all’organo amministrativo
richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se
ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli
scopi e alle disposizioni contenute nell’atto costitutivo.
L’organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e
l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla
domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche
ai sensi dell’art.21.
Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la
tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai
sensi del precedente art. 6.
La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all’interessato e sarà
annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i
versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese
dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti
versamenti, la delibera diventerà inefficace.
In caso di rigetto della domanda di ammissione l’organo amministrativo deve entro
sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato.
Quest’ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere
all’organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci
l’Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Art. 8 - Obblighi dei soci.
I Soci sono obbligati:
- al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini
previsti dal presente statuto;
- al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a
restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato
dall’organo amministrativo;
- al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea
dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’organo
amministrativo;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- se soci lavoratori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività
dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta,
nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa
stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le
esigenze della cooperativa.
- a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme
statutarie e regolamenti.
E’ fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre
Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente
nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto
uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione
dell’organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni
dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
Art. 9 - Soci Speciali.
Limitatamente ai soci lavoratori retribuiti – come definiti al precedente articolo 6 -
l’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione
di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla
categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione
professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza
con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla
categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,
al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio
e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo stabilisce:
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione
professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione,
in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 19, anche in
misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di
inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione
dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed
esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per
l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non
può esercitare i diritti previsti dall’art. 2476 del codice civile.
Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui
all’art. 11 e seguenti del presente statuto.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di
formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 13 del presente
statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è
ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,
come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i
doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi
prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione
all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento
nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare
la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le
modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’organo amministrativo può deliberare
il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini,
le modalità e le conseguenze previste dall’articolo 13.
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TITOLO IV: RECESSO - DECADENZA -ESCLUSIONE
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Art. 10 - Perdita della qualità di socio.
Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di
morte.
Art. 11 - Recesso.
Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per
qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.
La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.
Spetta all’organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano
i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.
Art. 12 - Decadenza.
La decadenza è pronunciata dall’organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti
o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 6 e dall’articolo 8 ultimo comma
oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca
al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.
Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l’organo amministrativo
ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di
sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.
Art. 13 - Esclusione.
L'esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo o – qualora l’amministrazione
della società sia affidata ad un amministratore unico – dall’assemblea nei confronti del
Socio:
- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal
presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali;
- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito
alle Assemblee regolarmente convocate;
- che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote
sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro
titolo verso la Società;
- che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste
dallo Statuto all’articolo 6 o all’articolo 8 ultimo comma;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli
interessi sociali;
- che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato
dall'articolo 1453 del C.C.;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta
causa o per giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per
inadempimento;
- che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma
di formazione di cui all’articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli
obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
- che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.
Art. 14 - Effetti della perdita della qualità di socio.
Il recesso, la decadenza e l’esclusione producono la loro efficacia con la delibera da
parte dell’organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci.
Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo, alla deliberazione
consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi
dell’articolo 4 ultimo comma.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere
comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti
adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto
previsto dall’articolo 35 del presente Statuto.
Art. 15 - Rimborso delle quote.
I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale
effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni
operate ai sensi dell’art. 7 legge 5992 o delle integrazioni effettuate a titolo
di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d)
dell’articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite
imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato
lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora
sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito
del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2545 quinquies del c.c.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa
fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi
successivi all'approvazione del predetto bilancio.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai
sensi dell’articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli
interessi legali, entro un massimo di cinque anni.
Art. 16 - Causa di morte del socio.
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel
precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste,
allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel
corso del qualsiasi verificata la morte.
Art. 17 - Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi.
I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il
rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente
nei precedenti articoli 15 e 16.
Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di
liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e
la nomina di un unico delegato alla riscossione.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno
devolute, con deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o
dell’Amministratore Unico, se esistenti, alla riserva legale.
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TITOLO V: CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI
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Art. 18 - Conferimento delle prestazioni di lavoro.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare
di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene
disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall’assemblea ordinaria dei soci,
ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Detto regolamento stabilisce:
- le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- l’assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse
tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale,
dipendente o collaboratore;
- le ragioni in presenza del quale l’organo amministrativo può deliberare la
sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi
effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei
quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le
misure perfarvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel
rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
Il regolamento – nonché eventuali modificazioni allo stesso successivamente deliberate
dall’assemblea – è depositato presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro
entro trenta giorni dalla sua adozione.
L’Assemblea dei soci, su proposta dell’organo amministrativo, potrà deliberare
l’integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto
previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e
qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l’esercizio sociale. Le somme
ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera
dell’assemblea, all’aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi
vigenti.
Art. 19 - Ristorni.
L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo
amministrativo, l’attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente
alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della
Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle
disposizioni del presente statuto.
L’Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
- mediante corresponsione a titolo di integrazione delle retribuzioni;
- mediante aumento delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni di
capitale.
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TITOLO VII: PATARIMONIO SOCIALE - BILANCIO
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Art. 20 - Patrimonio sociale.
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote,
ciascuna di un valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né
superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
- dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del
precedente articolo 8 lettera c);
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 23 e con il
valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo o riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e)
sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la
vita della cooperativa, né all’atto dello scioglimento.
Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve
accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell’articolo 26 del DLPCS 14
dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell’articolo
12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,
conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.
Art. 21 - Versamento delle quote sottoscritte.
Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste
dall’organo amministrativo.
Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della
sottoscrizione.
Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché
interamente liberate e subordinatamente all’espresso gradimento della cooperativa nei
confronti dell’acquirente.
Art. 22 - Caratteristiche delle quote.
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute
senza l'autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo
amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell’organo
amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota
detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a
condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l’ammissione dei soci.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la
relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale,
entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure
arbitrali di cui all’articolo 35.
Art. 23 - Bilancio e destinazione dell'utile.
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del
bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di
legge e alla vigente normativa.
Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle
decisioni assunte in merito all’ammissione di nuovi soci cooperatori.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni
qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c.,
certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto
dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente,
sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:
- nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva
legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita
della società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti
dell’art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;
- nella misura del 3%, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell’art. 11
Legge 31.1.92 n. 59;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato,
nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in
misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento
dei requisiti mutualistici;
- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e)
dell’articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la
vita della società che all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli
effetti dell’art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.
L’Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi,
al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico,
sia devoluta al fondo di riserva legale.
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TITOLO VIII: GLI ORGANI SOCIALI
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Art. 24 - L'Assemblea dei soci.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente
statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto
sottopongono alla loro approvazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.
L’assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo;
- nomina l’organo amministrativo;
- procede all’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti ala gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per
deliberare:
- sulle modifiche dell’atto costitutivo;
- sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Art. 25 - Convocazione.
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine
del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare
ai soci tramite lettera raccomandata, da inviare almeno otto giorni prima dell’adunanza.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente
costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli
amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti.
L’organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria
stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio
diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
Art. 26 - Quorum deliberativo.
In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a
maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti
posti all’ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste
maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per
deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la
presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi
diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.
Art. 27 - Votazioni.
Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione.
Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà
normalmente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, col sistema della votazione a
scrutinio segreto.
Art. 28 - Diritto di voto.
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci
da almeno tre mesi. Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio, non
Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante
delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli
atti sociali.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.
Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all’art. 9.
Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato
ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.
Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli
atti sociali.
Art. 29 - Svolgimento delle Assemblee.
L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto
dall’Assemblea stessa.
L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le
deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.
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TITOLO IX: L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
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Art. 30 - Organo amministrativo.
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da
un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in
sede di nomina.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l’amministrazione della cooperativa
può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di
Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
L’eventuale Amministratore Unico, viceversa, deve essere scelto unicamente tra i soci
cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento
della nomina, comunque non superiore a tre anni.
Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha
effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di
Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente
che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della
maggioranza degli amministratori in carica.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle
decisioni degli amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi
sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione,
deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se
nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento,
almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche
senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i
sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la
presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese
con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la
proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal
segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli
amministratori.
Agli amministratori è affidata la gestione della società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all’Organo Amministrativo:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni;
in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci
i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,
e nella medesima relazione l’organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci;
- compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli
all’assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra
garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l’ottenimento del credito
agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- deliberare su tutte le altre materie di cui l'articolo quattro e compierne i
seguenti atti;
- deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le
retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni
a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine
di svolgere i compiti loro assegnati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria a straordinaria
amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge
o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori
o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti,
i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475,
comma 5, e 2544 del codice civile.
Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in
cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il
ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda,
la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Art. 31 - Sostituzione degli amministratori.
In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli
nei modi previsti dall’articolo 2386 del Codice Civile.
Art. 32 - Potere di rappresentanza della Società.
La rappresentanza della società spetta all’amministratore unico o, in caso di nomina
del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio, nonché al Vicepresidente
ed ai Consiglieri delegati, se nominati.
Art. 33 - Il collegio sindacale.
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c.,
la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono
rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio,
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.
La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito
l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in
ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per
l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo,
nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Art. 34 - Compiti del Collegio Sindacale.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli
amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione
e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto
la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed
ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di
ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può,
tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni
riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli
2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro
delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni
del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Art. 35 - Clausola compromissoria.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa
che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di
quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero,
dovrà essere risolta da uno o più arbitri nominati dalla Lega Ligure delle Cooperative,
che dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più
diligente. Nel caso ciò non avvenga nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,
dalla parte più diligente, al Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha
sede la società.
In caso di più arbitri, la sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del
Presidente del Collegio, che sarà eletto dagli arbitri stessi.
L’arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via
irrituale secondo diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni
dell’arbitro vincoleranno le parti.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti,
che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
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TITOLO XII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
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Art. 36 - Nomina dei liquidatori.
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di
tre liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.
Art. 37 - Devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale deve essere devoluto
al fondo mutualistico costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11
della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai
soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi
dell’art. 7 legge 5992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i
dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.
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TITOLO XIII: DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 38 - Regolamenti interni.
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l’organo amministrativo potrà elaborare
Regolamenti Interni, sottoponendoli all’approvazione dei soci riuniti in Assemblea.
Art. 39 - Rinvio alle leggi vigenti.
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice
Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.
Art. 40 - Inderogabilità delle clausole mutualistiche.
Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37
sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.